Edilizia
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LAVORI IN QUOTA
Per lavoro in quota si intende l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 d.lgs. 81/2008) e che lo espone ad importanti rischi per la salute e sicurezza.
Il rischio prevalente è la caduta dall’alto che, secondo dati recenti tratti dal sistema Infor.Mo, rappresenta circa un terzo degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro.
RISCHI PER LA SALUTE
Traumi
I traumi derivanti da cadute dall’alto possono essere causati principalmente da:
- impatto contro ostacoli;
- effetto pendolo e conseguente urto contro ostacoli;
- decelerazioni rapide impresse dal sistema di arresto caduta;
- errato utilizzo del sistema di arresto caduta.
(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale)
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I profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e medie
industrie e pubblici esercizi
Pubblicazione realizzata da INAIL
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale
Il presente volume intende fornire utili strumenti operativi di supporto al processo di valutazione e gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese (PMI) del Comparto “Asfaltatori” che rientra formalmente nel più vasto settore dei lavori edili. Nel presente profilo si analizzano il ciclo di produzione del conglomerato bituminoso ed il ciclo di asfaltatura delle strade.
Generalmente le attività di asfaltatura sono svolte da aziende di piccole (da poche unità ad una decina di operai) o medie dimensioni (30-100 operai). In quest’ultimo caso, tuttavia, le attività svolte dall’impresa non sono limitate alla sola produzione dell’asfalto e pavimentazione ma coprono
altri settori dell’edilizia civile: principalmente demolizioni, scavi e movimento terra, opere idrauliche, costruzioni civili (opere di urbanizzazione primaria e secondaria).
I lavoratori del comparto preso in esame sono potenzialmente esposti ad una serie di fattori di rischio così sintetizzabili:
Fattori di rischio infortunistico:
• agenti chimici - esposizioni acute per inalazione o contatto;
• agenti chimici - incendio/esplosione;
• utilizzo di macchine - investimenti, ribaltamenti, contatti, caduta di carichi movimentati ecc.;
• manipolazione di sostanze ad elevata temperatura - ustioni da contatto;
• fattori correlati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro - microclima, spazi di lavoro,
viabilità interna ed esterna;
• movimentazione carichi manuale - cadute, urti, sforzi eccessivi.
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- Scritto da Virginio Galimberti - Anna Guardavilla
LE DIFFERENZE TRA INDUMENTI PROTETTIVI E INDUMENTI DI LAVORO E LA LORO REGOLAMENTAZIONE
Su chi gravano gli obblighi del lavaggio e della retribuzione dei tempi di “percorrenza” e “vestizione”
Gli orientamenti della Cassazione fino alla recente sentenza del 17 giugno 2014
1. INDUMENTI DA LAVORO E DPI L’“USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”
è regolamentato al Titolo III Capo II del Il D.Lgs.81/2008 Tali dispositivi, contemplati sia nella Direttiva Europea 89/686/CEE (destinata al fabbricante di DPI e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs.475/92) e sia nella Direttiva Europea 89/656/CEE (destinata all’utilizzatore di DPI e riportata nel titolo III del Testo Unico dopo il recepimento nel nostro ordinamento con il D.Lgs.626/94) vengono definiti (differenziandosi tra le due Direttive semplicemente per la limitazione al solo mondo del lavoro per la 89/656/CEE) come:
“........... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta ........... allo scopo di essere protetti contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute........” (art. 74del D.Lgs.81/2008)
Sono esclusi, sempre secondo l’art. 74 dello stesso decreto (comma 2):
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
Ne viene di conseguenza che tutte le volte che si è in presenza di un rischio e ci si deve proteggere dallo stesso, è necessario, nel caso in cui non si riesca ad eliminarlo con misure tecniche adeguate o organizzazione del lavoro, ricorrere all’uso dei DPI.
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Formazione per i lavoratori della Edilizia
"Nelson Mandela":
L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo.