Edilizia
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La scala portatile è una attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Essa permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e può essere trasportata e installata a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici.
Il suo utilizzo è disciplinato dal D. lgs. 81/08 che all’art.111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, le PLE), considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può modificare.
Le scale portatili da utilizzare nei luoghi di lavoro deveno essere conformi al D. lgs. 81/08, esse non
sono coperte da direttiva specifica e non possono essere marcate CE.
La dimostrazione della rispondenza della scala portatile ai requisiti del D. lgs. 81/08 è a carico del fabbricante che ha due opzioni:
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Articolo 133 – Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
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Ponteggi-Scavi
Ponteggi-Trabattello-Scavi
Formazione
Formazione per i lavoratori della Edilizia
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