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DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«attrezzature a pressione»: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;
«recipiente»: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti;
«tubazioni»: i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;
«accessori di sicurezza»: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili, compresi i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS) e dispositivi di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l’attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);
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Indicazioni per la valutazione dei rischi secondo il modello delle procedure standardizzate
PRESENTAZIONE
Questo lavoro è il risultato di un confronto con esperti del settore, associazioni datoriali e sindacali di categoria ed enti paritetici. In primis il riconoscimento va attribuito all’OPTA (Organismo paritetico territoriale dell`artigianato) che nel più ampio contesto della Bilateralità di settore, ha reso possibile la realizzazione di queste indicazioni. L’iniziativa è sicuramente originale, infatti è la prima volta che a livello locale datori di lavoro di piccolissime imprese e loro rappresentanti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, si sono uniti per lavorare nell’interesse della salute e sicurezza dei lavoratori. Ciò ha necessariamente coinvolto il dipartimento della prevenzione dell’Az.USL 3 Pistoia e degli Operatori del settore Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, che hanno promosso gli incontri di questi soggetti ed hanno attivamente partecipato alla redazione di questi indirizzi. Il confronto e l’ascolto delle esigenze e degli interessi espressi da parte degli organi di rappresentanza è stato indispensabile per sviluppare questo ambizioso progetto.
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@Inail 2017
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale
Consiste nella rilevazione, in tutte le aziende, di ‘indicatori di rischio SLC oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili’, a solo titolo esemplificativo individuati dalla Commissione, appartenenti ‘quanto meno’ a tre famiglie distinte:
Riguardo agli strumenti da utilizzare, in tale prima fase ‘possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione [...]’. Per quanto concerne il ruolo delle figure della prevenzione presenti in azienda, viene precisato che ‘in relazione alla valutazione dei fattori di Contesto e di Contenuto [...] occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un
campione rappresentativo di lavoratori; la modalità attraverso cui sentire i lavoratori è rimessa al DL ‘anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata’. È proprio tale marcato coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti che caratterizza e rende peculiare la valutazione del rischio SLC rispetto a quella degli altri rischi che, al momento, si limita a prevedere solo una consultazione preventiva degli RLS.
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