immigrati
immigrati
-
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106Comma 12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismiparitetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario dilavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.