Figura del RUP (responsabile unico del procedimento)
Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 34088 del 4 agosto 2015
Infortunio con una betoniera.
"A carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, fase nella quale vige l'obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l'adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata alla incolumità dei lavoratori (cfr, Cass., sez.4, sent. n.7597 dell'8.11.2013, Rv.259123; Cass., sez.4, sent. n.41993 del 14.06.2011, Rv.251925). Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il C.G.B.F. è venuto meno all'adempimento degli oneri gravanti a suo carico.
I giudici della Corte territoriale hanno infatti evidenziato a tal proposito che i compiti dell'imputato non potevano esaurirsi nella mera redazione del P.S.C., dovendo egli anche svolgere l'indispensabile opera di coordinatore che prevedeva innanzitutto il controllo che il sub-appaltatore F. avesse a sua volta predisposto il P.O.S e lo avesse a sua volta portato a conoscenza dei lavoratori interessati.
Egli inoltre avrebbe dovuto accertarsi che in cantiere sussistesse una buona coordinazione tra appaltatore (E. s.r.l.), sub-appaltatore (impresa individuale F.) e ditta incaricata del solo gettata del calcestruzzo.
Le predette attività demandate al C.G.B.F. erano state da lui omesse e tale omissione è collegata con nesso di causalità all'evento lesivo per cui è giudizio."