Responsabilità dei committenti
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Responsabilità dei committenti in qualità di amministratore di fatto e amministratore di diritto
Sentenza : Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2020, n. 36438
Caduta dall'alto durante i lavori di ristrutturazione di un ristorante: responsabilità dei committenti in qualità di amministratore di fatto e amministratore di diritto. Principio di effettività
In questa sentenza la Suprema Corte ha ricordato che "il principio di effettività in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro rende riferibile l'inosservanza delle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa".
Ha anche ribadito che la giurisprudenza consolidata vuole "in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza e pertanto debba scegliere l'appaltatore, e più in generale il soggetto al quale affida l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa".
Il committente, inoltre, "ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati".