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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174)
(GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
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MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Pubblicata sulla GU Serie Generale n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83. Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014
La procedura d'infrazione n. 2010/4227 era stata aperta contro l'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE. Con l'art. 13 della legge n. 161/2014 sono state apportate modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi in caso di rielaborazione del documento o di avvio di nuova impresa.
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Le normative in vigore a livello della legislazione regionale