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Indicazioni ad interim sulle misure
di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2
in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19
Versione del 13 marzo 2021
Tratto dal "Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021"
1. Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche
1.1. La circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche
(distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario e assistenziale?
No, non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani; al contrario, si ritiene necessaria una applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) continua a monitorare la comparsa e la circolazione delle varianti SARS-CoV-2 che destano preoccupazione al fine di determinare se sia necessario modificare le raccomandazioni relative alle misure non farmacologiche attualmente in vigore 6 . Sulla base delle evidenze fornite da numerosi Stati membri, non è stato registrato un cambiamento
nelle modalità di trasmissione delle infezioni sostenute da varianti virali, mentre è stata dimostrata una loro maggiore diffusibilità.
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Trattamento di dati: FAQ
relativi alla vaccinazione
anti Covid-19 nel contesto lavorativo
GPDP: Garante per la Protezione dei Dati Personali
Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO
Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2020, n. 33415
Caduta mortale da una scala in costruzione: responsabilità del CSE per mancata alta vigilanza.
In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che "in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del d.lgs. n. 494 del 1996 (ed oggi dall'art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008), ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto prima dall'art. 5, comma 1, lett. b, e ora dall'art. 92, lett. f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate".
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Leggi Regionali
Le normative in vigore a livello della legislazione regionale